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Con il dl Rilancio in Gazzetta Ufficiale, sono in vigore anche tutti gli incentivi in esso contenuti.

Con il dl Rilancio in Gazzetta Ufficiale, sono in vigore anche tutti gli incentivi in esso contenuti. Uno di questi, ribattezzato “bonus bici” o “bonus mobilità”, permette di ricevere «un contributo pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad esempio monopattini, hoverboard e segway) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture». Così recita la dicitura ufficiale, pubblicata anche in una serie di Faq, di domande frequenti, sul sito del ministero dell’Ambiente, a cui è in carico l’erogazione del bonus. Il buono mobilità può essere fruito utilizzando una specifica applicazione web o piattaforma che è in via di predisposizione e sarà accessibile, anche dal sito istituzionale del ministero dell’Ambiente, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità. Per accedere all’applicazione è necessario disporre delle credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Nella prima fase (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web): è previsto il rimborso al beneficiario; per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) e allegarlo all’istanza da presentare mediante l’applicazione web.
Nella seconda fase (dal giorno di inizio operatività dell’applicazione web): è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull’applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sull’applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.
Possono usufruire del buono mobilità per l’anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (con riferimento alla banca dati Istat relativa al 1 gennaio 2019 ) e nei comuni delle 14 Città metropolitane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia. L’elenco dei Comuni (anche al di sotto dei 50.000 abitanti) appartenenti alle suddette Città metropolitane è consultabile sui relativi siti istituzionali.
Biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita;
handbike (cioè bici che si muovono usando le braccia) nuove o usate;
veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all’articolo 33- bis del Dl 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 8/2020 (esempio: monopattini, hoverboard, segway); servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Ammessi anche i monopattini ma elettrici. I monopattini a spinta non sembrano essere contemplati. Il riferimento normativo specifico è infatti all’ultimo decreto milleproroghe, che ha permesso l’equiparazione dei monopattini elettrici alle bici.
Dalla conseguente “Circolare della Polizia Stradale che disciplina la sperimentazione anche per segway, hoverboard, monowheel” si possono trarre alcune specifiche tecniche dei monopattini elettrici in questione: devono avere un motore elettrico di potenza nominale continuativa non superiore a 0,50 kW (500 watt); non essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da quest’ultimo con postura in piedi; essere dotati di limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 km/h quando circolano sulla carreggiata delle strade e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali; essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche; riportare la marcatura «CE»; avere i componenti specifici per i monopattini elettrici; da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano. Il buono mobilità può essere usato per per acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020. I buoni di spesa generati dalla piattaforma ad hoc gestita dal ministero dell’Ambiente (che non è ancora pronta nel momento in cui scriviamo) devono essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento.
fonte Il Sole 24 ore.